OSSERVATORIO IMMOBILIARE

 

               

A cura di Dina d’Onofrio Caccavaio

 

Presidente Regionale della F.I.M.A.A. MOLISE (Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari)

Consigliere Nazionale CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare)

 

COMODATO D’USO GRATUITO:

QUANDO SI PUO’ BENEFICIARE DELLA  RIDUZIONE IMU del 50%

Il contratto di comodato d’uso, ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile, è definito come: “il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile e immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.”

In caso di contratto di comodato d’uso gratuito, nel rispetto di specifici requisiti, sull’importo dell’IMU dovuta si applica uno sconto del 50 per cento.

La normativa di riferimento è contenuta nel comma 747, articoli 1, della legge n. 160/2019, che alla lettera “c” prevede la riduzione della base imponibile al 50 per cento:

“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.”

L’agevolazione spetta esclusivamente nel caso in cui il contratto di comodato d’uso sia stato stipulato e registrato.

 Come si evince dalla disposizione, sono previsti diversi limiti alla possibilità di beneficiare dello sconto IMU sulla seconda casa in comodato d’uso. Vediamo di seguito quali sono i requisiti da rispettare:

1)-il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale (escluso se proprietario di 3 o più immobili ad uso abitativo);

2)-il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso (escluso residenza in un comune e seconda casa ubicata in un comune diverso);

3)-l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale (Sono comprese anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l’abitazione principale: massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6, C7);

4)-l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);

5)-Il contratto di comodato d’uso deve essere stipulato solo tra genitori e figli (NO tra nonni e nipoti).

E’previsto l’obbligo di pagamento in misura intera dell’imposta per i proprietari di immobili residenti all’estero.

Come per qualsiasi altra forma di contratto di locazione, anche nel caso di contratto gratuito l’IMU viene pagata dal proprietario dell’abitazione (comodante).

E’ stato abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado (articolo 3-quater della legge di conversione del Decreto Crescita).

Campobasso 21 gennaio 2023

Dina d’Onofrio