CANONE CONCORDATO: A RISCHIO LE AGEVOLAZIONI FISCALI SENZA L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME CONTENUTE NEI PATTI TERRITORIALI (2)

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 OSSERVATORIO IMMOBILIARE

A cura di Dina d’Onofrio Caccavaio

Presidente Regionale F.I.M.A.A. MOLISE (Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari)

 

CANONE CONCORDATO:  A RISCHIO LE AGEVOLAZIONI FISCALI SENZA L'ATTESTAZIONE  DI CONFORMITA'  ALLE NORME CONTENUTE NEI PATTI TERRITORIALI

Con il DM 16 gennaio 2017 al comma 8 dell’art.1 si prevede che per accedere alle agevolazioni fiscali previste nei contratti a canone concordato “non assistiti”, è necessario che le parti acquisiscano un’attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Sulla questione è stato recentemente interpellato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, con la risposta n.1380 del 6 febbraio 2018, interrogato sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali a tali contratti, in estrema sintesi  ha affermato che, in assenza di assistenza alla stipula del contratto stesso, risulta obbligatoria l’attestazione di conformità alle norme ed ai parametri contenuti nel patto territoriale, però per i contratti sottoscritti nei Comuni i cui accordi territoriali non sono stati adeguati al DM 16 gennaio 2017 si ritiene che, essendo ancora in vigore il precedente accordo redatto ai sensi del DM 30 dicembre 2002, l’assistenza delle organizzazioni sindacali alla stipula del contratto sia solamente eventuale e, in sua assenza, non occorra alcuna attestazione di conformità.

Attestazione: quando va allegata al contratto

Il decreto non definisce un obbligo di procedere all’allegazione dell’attestazione al contratto di locazione, né tale obbligo emerge dalle previsioni dettate dal Testo unico dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Dunque non è obbligatorio allegare l’attestazione, in sede di registrazione del contratto di locazione, ma è comunque possibile  e consigliabile farlo al fine di documentare la sussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali.

L’imposta di bollo non va versata sull’allegato

 

Secondo l’Agenzia, infatti: “Qualora il contribuente proceda all’allegazione dell’attestazione in fase di registrazione… [si] prevede un trattamento di esenzione d’imposta… [per cui] non deve essere applicata l’imposta di bollo” (Risoluzione N. 31/E).